Art. 15.
(Perdita della qualifica di guardia particolare giurata).

      1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia particolare giurata. Il

 

Pag. 26

decorso di centottanta giorni dalla data di sospensione in assenza di una nuova nomina produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nella sezione del registro di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g). La cancellazione dal registro è disposta su richiesta dell'interessato o a seguito della perdita dei requisiti soggettivi richiesti. Gli istituti di vigilanza possono nominare in servizio solamente le guardie particolari giurate iscritte nella citata sezione del registro.
      2. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia particolare giurata.